La proprietà industriale è un ambito, importantissimo per la competitività delle imprese italiane, disciplinato dall’omonimo Codice, emanato a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n°30 del 10 febbraio 2005.
Il Codice è caratterizzato da otto capi e 246 articoli.
Quando la si chiama in causa, si parla di tutto quell’insieme di diritti che tutelano gli asset immateriali legati a un prodotto industriale, per esempio la denominazione di origine, il design, le informazioni aziendali che devono rimanere riservate.
Si tratta di un tema che richiede, per essere compreso a fondo, una consulenza avvocato esperto, da scegliere accertandosi, senza alcuna fretta, dell’effettiva esperienza nel settore.
Per rendersi conto della complessità dell’argomento basta rammentare che si parla di un ambito in cui è, di fatto, portato nella realtà industriale tutto il mondo di princìpi della proprietà intellettuale.
Ci si muove con lo scopo di proteggere il frutto dell’impegno imprenditoriale di una determinata azienda, così da permetterle di distinguersi con la propria identità, affermandosi con chiarezza ed efficienza sul mercato che ha intenzione di presidiare.
La sinergia fra proprietà industriale e intellettuale è, per amor di precisione, una realtà effettiva in diversi Paesi, tra cui quelli anglosassoni. In questi contesti non c’è alcuna distinzione tra i due ambiti e si parla, in generale, di Property Rights.
Codice di proprietà industriale: ecco cosa sapere
Attraverso il Codice di Proprietà Industriale, che è stato oggetto di modifiche nell’agosto di due anni fa, con l’introduzione di implementazioni che comprendono, giusto per citarne una, la tutela dei disegni e dei modelli industriali presentati durante le fiere, disciplina diritti che consentono alle imprese di sfruttare, da una posizione di monopolio, le proprie creazioni industriali.
Si parla più precisamente di ius escludendi omnes alios, che prevede quanto segue:
- Possibilità di inibire, da parte di soggetti terzi, l’utilizzo di segni distintivi del prodotto industriale.
- Facoltà di fare lo stesso con le creazioni intellettuali.
- In entrambi i casi, si parla di diritto di privativa, ossia della possibilità di opporsi all’utilizzo, da parte di qualsiasi soggetto terzo non autorizzato, delle invenzioni industriali o creazioni intellettuali della propria azienda.
Marchio industriale: le tipologie di diritto di proprietà
La normativa vigente sulla proprietà industriale distingue fra due tipologie di diritti. Ecco quali sono:
- Diritti titolati: in questo caso, l’imprenditore acquista il diritto attraverso il deposito di un brevetto, tramite registrazione o ricorrendo ad altre modalità previste dal Codice.
- Diritti non titolati: sotto a questo cappello, sono da includere tutti i segni distintivi che non riguardano strettamente il marchio registrato. Nell’elenco è possibile menzionare le denominazioni di origine, le informazioni tutelate da segreto commerciale, così come le denominazioni di origine.
Tornando un attimo ai diritti titolati e in particolare alle domande di brevetto, ricordiamo che possono essere inviate a diversi uffici, dall’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi a, nei casi in cui si ha intenzione di competere a livello internazionale, all’European Union Intellectual Property Office, fino all’UEB, l’Ufficio Brevetti Europeo.
Prima di rilasciare brevetti e registrazioni, gli esperti di questi uffici operano delle verifiche di natura sia formale, sia sostanziale.
Proprietà industriale: le norme non presenti nel Codice
Non tutte le norme che disciplinano la proprietà industriale in Italia sono contenute nel sopra citato Codice.
Un esempio è l’articolo 2598 del Codice Civile, che disciplina la concorrenza sleale.
Altro riferimento è il Regolamento CE 6/2002, incentrato sui disegni e sui modelli industriali non registrati.
Alle radici del quadro normativo attuale
Prima del quadro normativo attuale, già dalla metà del XX secolo si parlava di tutela degli interessi del titolare di un determinato diritto industriale tramite la suddetta privativa, che può essere definita come molto simile alla proprietà.
La privativa industriale è attualmente inclusa, con un approccio costituzionalistico, nel campo applicativo delle norme incentrate sulla proprietà.
Ad oggi, è accesa in seno alla comunità di esperti in diritto industriale la discussione in merito alla possibilità di far rientrare sotto il cappello delle proprietà civilistica, che riguarda il diritto di godere e disporre delle cose esclusivamente e pienamente, con la necessità di osservare gli obblighi previsti dall’ordinamento giuridico, tutto quello che riguarda i diritti di proprietà industriale.
Con il passare degli anni, la tendenza è quella di mettere da parte l’approccio dogmatico, per affrontare la materia con metodi teleologici, ossia considerando anche la finalità perseguita attraverso la norma, andando oltre al significato letterale della stessa.